Home » Lavoro » INAIL – “Cruscotto infortuni”

INAIL – “Cruscotto infortuni”

INAIL – “Cruscotto infortuni”: l’accesso ai dati da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

L’Inail ha pubblicato la circolare (Circ. Inail 30 novembre 2016, n. 45 – allegata) con cui fornisce alcune precisazioni in merito all’accesso ai dati contenuti nel c.d. “Cruscotto infortuni” ed ai soggetti che possono fruire di questo applicativo informatico messo a disposizione dall’Istituto.

Il “Cruscotto infortuni” è stato costituito dall’Inail a seguito dell’eliminazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del registro infortuni (a partire dal 23 dicembre 2015 – articolo 21, comma 4, Dlgs. n. 151/2015).

L’Istituto ha, quindi, realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” – disponibile sul portale Inail www.inail.it – (le cui funzionalità sono illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale) – al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza, nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento alternativo all’abolito Registro infortuni cartaceo, che è accessibile con specifiche credenziali.

La circolare evidenzia, inoltre, che nulla è cambiato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti (v. articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal d.lgs. 151/2015).

In tale contesto, l’Inail precisa che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali.

Resta tuttavia fermo il diritto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ricevere – per il tramite dei datori di lavoro – le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come già avveniva con il registro cartaceo.

L’Inail specifica, inoltre, che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel Registro infortuni cartaceo, il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

 Scarica Allegati

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi