Facciamo riferimento alla news del 6 novembre 2020 con cui comunicavano l’iniziativa di Confindustria che offriva elementi critici valutativi circa l’iniziativa dell’Inail relativa alla rideterminazione retroattiva dei tassi di premio per gli anni 2019-2020.

Nella nota evidenziavamo gli elementi che inficiavano la legittimità della richiesta Inail.

In particolare, evidenziavamo che i sensi dell’articolo 22 delle stesse MAT, i tassi applicabili in base alla suddetta oscillazione vanno comunicati dall’Inail al datore di lavoro con modalità telematica e con l’indicazione di tutti gli elementi espressamente richiamati al comma 1, del medesimo articolo, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.

Tale termine, richiamato anche nell’articolo 28, comma 3, del DPR 1124/65, è a parere di Confindustria chiaramente perentorio, come si evince anche dalla formulazione dell’articolo 22 delle MAT sopra richiamato.

Da tale disposizione risulta infatti che affinché il provvedimento di comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico possa produrre effetti e diventare operante dal 1° gennaio dell’anno di riferimento è necessario che lo stesso provvedimento sia comunicato al datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale assunto è riconosciuto come pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 9660 del 26/9/1998).

Inoltre, un’interpretazione diversa da quella esposta consentirebbe all’Istituto di poter sempre variare, in qualunque momento, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (con l’unico limite della prescrizione quinquennale), non consentendo mai ai datori di lavoro di avere la certezza dell’ammontare dei premi annuali, in palese violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 1124/65 e nelle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi sopra richiamate.

L’Inail ha sempre sostenuto che il provvedimento di variazione del tasso adottato sarebbe legittimo ed ammissibile in quanto la circostanza che un evento per qualsiasi motivo non sia stato computato nell’andamento infortunistico non inibisce all’Ente il potere di procedere in qualsiasi momento alla variazione del tasso, in quanto il tasso applicato deve sempre corrispondere all’effettiva sinistrosità aziendale. Quindi, laddove vi sia una variazione degli elementi di calcolo del premio (tasso e/o retribuzioni), l’Ente può sempre procedere a richiedere al datore di lavoro il premio corretto, in quanto il termine indicato dall’art. 22 Mat D.M. 27.02.19, non può essere interpretato come perentorio.

Il Tribunale di Arezzo, nella sentenza allegata (Sentenza n. 139/2021 pubbl. il 21/04/2021), accoglie in pieno la posizione di Confindustria, e dichiara che Inail non ha il diritto di pretendere la somma richiesta per maggior premio, non avendo effettuato la comunicazione nei termini di legge e, cioè, entro il dicembre 2019.

passaggi essenziali della sentenza sono i seguenti:

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