L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021, riduzione contributiva dello 0,80%), l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”.

Con il messaggio n.2505/2022, che segue il messaggio n. 2397/2022, l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’erogazione della predetta indennità.

In particolare, l’Istituto chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

In ordine alle modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum, si rinvia alla lettura del messaggio in commento.

Ulteriori indicazioni relative all’erogazione del bonus sono state fornite dall’INPS con:

– messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022 – apertura del servizio di presentazione delle domande

– circolare n. 73 del 24 giugno 2022 –  chiarimenti per l’erogazione del Bonus per tutte le categorie dei lavoratori

– messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 – la dichiarazione del lavoratore

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