L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha risposto con la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019 (allegata) formulando un parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003 – periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Nella parte finale della risposta l’Ispettorato Nazionale del Lavoro recita:
“A parere dello Scrivente e sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessato sul punto, la “settimana lavorativa”, in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 66/2003.
Tale soluzione, che prescinde quindi da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.”
INL notan. 1438 del 14.2.19 lavoro-notturno