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INL – le novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dal D.Lgs. n. 146/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 4/2021, ha fornito indicazioni in ordine alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro – vedi news del 22 dicembre 2021) inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I (art. 14) del D.Lgs. 81/2008, al fine di promuovere un approccio uniforme alle verifiche ispettive, operate anche in raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL.

L’INL precisa che, per le violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dell’attività imprenditoriale può essere adottata in presenza delle condizioni specificate nella circolare in commento in relazione a ciascuna fattispecie di seguito riportata, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi: mancata redazione del DVR.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: omessa redazione del Piano.
  • Mancata formazione ed addestramento: mancatapartecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata. La revoca del provvedimento di sospensione potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: il datore di lavoro non ha costituito il servizio di prevenzione e protezione e non ha altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti.
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): mancata elaborazione, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: mancata o insufficiente protezione.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: armature di sostegno mancanti o insufficienti.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: i lavoratori operano a distanze inferiori ai limiti previsti per legge in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: rimozione o la modifica dei dispositivi.

Per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria.

Con la circolare n. 3/2021, l’Ispettorato, ha fornito le prime indicazioni sul nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 per lavoro irregolare e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nelle circolari dell’INL.

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