L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1507/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

In particolare, la modifica ha riguardato l’introduzione di un ulteriore periodo al comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

E’ stata, dunque, introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore nelle ipotesi in cui le attività oggetto di subappalto sono:

  1. ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato;
  2. oppure fanno parte della categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, tuttavia, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ricorrendo le predette condizioni la norma assicura quindi, ai lavoratori in questione, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

Il contratto collettivo di riferimento, applicato dal contraente principale, deve essere individuato in base all’ oggetto dell’affidamento.

In caso di ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell’art. 105, laddove nell’ambito dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, potrà essere adottato un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

Con successiva nota n. 1049/2022, l’INL ha precisato l’ambito di applicazione temporale della modifica alla disciplina del subappalto prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, affermando che questa è applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.

Condividi l'articolo