L’Inps con il messaggio 13 febbraio 2019 n. 591 (allegato) ha fornito indicazioni in merito all’articolo 1, comma 278, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con cui è stato stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.
Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 278, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per la presentazione della domanda l’Istituto rimanda alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013, pertanto, sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.