Facendo seguito alla notizia del 5 agosto 2022 pubblicata sul sito associativo, si informa che l’INPS, con il messaggio n. 3096/2022, ha fornito le prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario per figli con disabilità grave, di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, a seguito delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

E’ stato, pertanto, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha apportato le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

– è stato introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

– viene stabilito che il congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

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