L’INPS, con la circolare n. 102/2022, fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo, che ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità ed è previsto per il solo anno 2022, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), anche in somministrazione.

Sebbene la previsione normativa faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 151/2001.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’esonero costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022. 

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita istanza all’INPS tramite Cassetto previdenziale.

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