L’Inps con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 (allegato) ha fornito indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5,
del D.lgs n. 151/2001.
I chiarimenti sono riferiti alla modalità di fruizione dei benefici in argomento, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, ed interessano i seguenti casi:
1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
4.Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001.