Ieri, in tarda serata, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’atteso provvedimento, con modello ed istruzioni, per la presentazione delle istanze del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. 34/2020.

I termini di presentazione per la trasmissione della richiesta sono stabiliti a partire dal giorno 15 giugno e non oltre il termine del 13 agosto 2020. I termini differiscono nel solo caso in cui il soggetto richiedente sia l’erede che continua l’attività.

In questa fattispecie, infatti, il richiedente potrà trasmettere l’istanza a partire dal giorno 25 giugno e non oltre la data del 24 agosto 2020. 

Fino ad avvenuto accoglimento ai fini del pagamento sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituirsi automaticamente alla precedente, mentre un’eventuale rinuncia potrà essere espressa anche in seguito, con restituzione delle somme percepite e corresponsione di sanzioni (in questo caso ravvedibili).

La trasmissione può avvenire solo con modalità telematica attraverso i seguenti canali: 

Per ogni domanda, il sistema dell’agenzia delle entrate effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali ed ai controlli sostanziali il cui esito sarà comunicato con apposite ricevute. A riguardo dei controlli sostanziali, si precisa che questi saranno svolti successivamente all’erogazione del contributo, attraverso la verifica dei dati di fatturato/corrispettivi, anche avvalendosi dei dati presenti nello SdI (e-fatture, e-corrispettivi, LIPE), nonché i dati reddituali.

Nel caso in cui il contributo a fondo perduto spettante sia di importo superiore a 150.000 euro è previstauna diversaprocedura di trasmissione dell’istanza. 

Nello specifico, la trasmissione non avverrà attraverso il canale telematico ADE o Fatture e Corrispettivi, bensì il modello dovrà essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente per poi essere inviato esclusivamente tramite PEC.

In questo caso, inoltre, dovrà essere resa anche la dichiarazione antimafia, ovvero, in alternativa,
il richiedente potrà dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Vista la previsione di un impianto sanzionatorio particolarmente gravoso, particolare attenzione dovrà essere posta nella corretta compilazione dell’istanza, proprio per non incorrere nelle sanzioni previste. 

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