L’Istat ha disposto la riapertura delle piattaforme informatiche al fine di consentire alle unità di rilevazione interessate di fornire i dati statistici non ancora trasmessi, per i quali sussiste l’obbligo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 322/89. A tal fine, considerata l’esigenza di garantire la qualità delle indagini statistiche effettuate durante il periodo emergenziale, le unità di rilevazione coinvolte hanno la possibilità, entro e non oltre il 31 marzo 2021, di fornire i dati statistici mancanti, attraverso la compilazione del questionario relativo alle rilevazioni indicate nelle comunicazione ricevuta.

Obbligo di risposta

L’art. 7 del decreto legislativo. n. 322/1989 prevede per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici l’obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.

Anche i soggetti privati (imprese e famiglie) sono sottoposti al medesimo obbligo, ma solo per quelle rilevazioni presenti nello specifico elenco allegato al Programma statistico nazionale (allegato “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”).

Maggiori informazioni sull’obbligo di risposta da parte degli intervistati (amministrazioni, imprese, famiglie), come dall’art. 7 del D. lgs. 322/89, sono  disponibili  alla pagina Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta: domande frequenti e relative risposte.

Per ulteriori informazioni e la consultazione delle relative delibere Istat clicca qui.

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