Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta nella giornata di sabato 6 giugno, della Risoluzione n.32/E, congiuntamente alla Circolare 14/E, è stato reso operativo l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sugli affitti disciplinato all’art.28 del decreto “Rilancio”.

Si tratta del credito d’imposta, stabilito nella misura del 60%, relativamente ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. (l’aliquota scende al 30% nel caso di contratti a prestazioni complesse o affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime finalità).

Per il commento di questa misura fiscale si rimanda alla news pubblicata il 21 maggio scorso.

Il codice tributo istituito per la fruizione del credito d’imposta, è il: 6920 – “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, da indicarsi nel modello F24 nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”; quanto al campo “anno”, dovrà essere indicato l’anno per il quale il credito d’imposta è riconosciuto, ovvero il 2020, senza necessità di specificare il mese.

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente nel momento in cui il canone viene effettivamente pagato, e nel caso in cui sia stato oggetto di riduzione per accordo tra le parti, il credito d’imposta spetterà in rapporto a tale canone ridotto. Unica alternativa alla necessità di corrispondere il canone è quella di cedere il credito d’imposta al locatore – ma qui occorre ancora un decreto attuativo – nella consapevolezza comunque che il credito potrà essere ceduto – e quindi essere fruito – solo se contestualmente viene pagata quella parte di canone che resta fuori dal credito d’imposta (40% o 70% a seconda della tipologia di contratto).

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta qui esaminato non è cumulabile con il credito d’imposta “botteghe e negozi” di cui all’articolo 65 del D.L. 18/2020; di conseguenza, i soggetti che avessero già fruito di tale credito per il mese di marzo non potranno avvalersi, sempre per marzo, anche del nuovo credito d’imposta locazioni, ma nel rispetto delle condizioni previste potranno eventualmente avvalersene per i mesi di aprile e maggio.

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