La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, conferma l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

Tra le spese detraibili restano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità.

Relativamente agli interventi “trainanti”, la legge di conversione apporta importanti modifiche ai massimali di spesa previsti ma prevede un ampliamento degli interventi ammessi che possono accedere alla detrazione del 110% (modifiche in corsivo):

  1. interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l’involucro dell’edificio con  un’incidenza  superiore  al  25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi  dall’esterno. Tale detrazione è  calcolata  su  un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate  all’interno di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità  immobiliari  che  compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017.
  1. interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n. 811/2013 della Commissione, a pompa di  calore, ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati all’installazione di impianti  fotovoltaici  e relativi sistemi di accumulo, ovvero  con  impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonche’,  esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo  delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per  gli edifici  composti  da  più di  otto  unità immobiliari   ed   è riconosciuta anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla bonifica dell’impianto sostituito;
  1. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate   all’interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi autonomi  dall’esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici  e  relativi  sistemi  di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043 del  28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli  obblighi  previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al DM 7  novembre 2017, n. 186,  nonché,  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l’inottemperanza dell’Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente. Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Confermata l’estensione dell’aliquota di detrazione al 110% anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, cd interventi “trainati”, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3.

Tuttavia, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali,  di cui al DLgs 42/2004, o  gli  interventi di cui ai punti 1, 2 e 3, siano vietati  da  regolamenti  edilizi, urbanistici e ambientali, la legge di conversione prevede che la  detrazione  si  applica  ugualmente a  tutti  gli interventi  “trainati” anche  se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  “trainanti” richiesti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti.

Soggetti beneficiari

La detrazione al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai propri soci.

A tale elenco di beneficiari si aggiungono, per effetto delle integrazioni apportate in sede parlamentare di conversione in legge del decreto Rilancio, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Inoltre, con la legge di conversione viene meno il vincolo dell’abitazione principale per cui le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Infine la versione definitiva della norma concede agli Istituti autonomi di case popolari (IACP) di poter detrarre anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ed esclude dalle unità immobiliari che possono beneficiare della detrazione del 110%  quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Impianti solari fotovoltaici

Nei commi 5 e 6 è confermata la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e all’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempreché tali installazioni siano eseguite congiuntamente ad uno dei suddetti 4 interventi trainanti.

Inoltre la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito (comma 7).

Il tetto di spesa detraibile resta complessivamente pari a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

La legge di conversione estende la misura anche agli impianti fino a 200 kW eserciti da comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare l’aliquota si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.  917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Il comma 8 conferma la detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché tali installazioni siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3.

Requisiti tecnici minimi richiesti

Ai fini dell’accesso alla detrazione, i suddetti interventi “trainanti” e “trainati” devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 convertito dalla L. 90/13 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o delle unità immobiliari situate all’interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più accessi autonomi  dall’esterno, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), prima e dopo intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La legge di conversione ammette all’agevolazione, nel rispetto dei suddetti requisiti minimi e nei limiti di spesa stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma  1, lettera d), del DPR 380/2001.

Requisiti aggiuntivi per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

– il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui sopra.

Tale visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

 – i dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità che verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La legge di conversione prevede che tale provvedimento, inizialmente atteso per il 19 giugno scorso, venga adottato entro il 18 agosto prossimo e che la suddetta trasmissione telematica possa essere delegata anche ai soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Requisiti aggiuntivi sia per la detrazione del 110% che per la cessione del credito e lo sconto in fattura

La Legge di conversione del DL Rilancio estende i seguenti requisiti, inizialmente previsti solo per la cessione del credito e lo sconto in fattura, anche alla detrazione del 110%:

– per gli interventi trainanti di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3, così come per quelli trainati, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro il 18 agosto prossimo (anche questo provvedimento era inizialmente atteso entro il 19 giugno scorso).

– per gli interventi antisismici, occorre l’asseverazione da parte di specifici professionisti che dovranno altresì attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La legge di conversione specifica inoltre che l’asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.  L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese occorre fare riferimento ai prezzari che saranno individuati dal suddetto decreto del MISE. Nelle more dell’adozione del decreto, si potranno prendere a riferimento i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di  commercio,  ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

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