Home » Lavori su Impianti elettrici sotto tensione

Lavori su Impianti elettrici sotto tensione

L’esecuzione dei lavori sotto tensione per i sistemi di categoria 0 e I, ai sensi dell’art. 82, comma 1, lettera b, del DLgs 81/08, deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica ossia la norma CEI 11-27. L’edizione 2021 della CEI 11/27 interviene sulla periodicità dell’aggiornamento formativo delle qualifiche PES/PAV/PEI precisando che la formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

I lavori sotto tensione per i sistemi di II e III categoria, ai sensi del DM 4 febbraio 2011(G.U. n. 83 dell’11 aprile 2011) recante “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2, lettera c), del DLgs 81/08 e s.m.i”, sono consentiti se:

    • 1. sono effettuati da imprese autorizzate;
    • 2. sono eseguiti da lavoratori in possesso di documento di abilitazione;
    • 3. le attrezzature utilizzate sono conformi;
    • 4. i dispositivi di protezione individuale (DPI) rispondono a quanto previsto dal DLgs 81/08;
    • 5. è garantita la sicurezza secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

1. Le imprese autorizzate ricevono l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni dib Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute.
Tale autorizzazione ha validità triennale.

2. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell’allegato III al decreto 4 febbraio 2011. Tali corsi, tenuti da formatori in possesso dei requisiti di cui all’allegato III, devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione.
L’idoneità è riferita alle effettive mansioni del lavoratore.
A seguito del conseguimento dell’idoneità suddetta e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, il datore di lavoro rilascia al lavoratore il documento di abilitazione.
Tale documento è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente.
Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

3. Fermo restando quanto previsto dal DLgs 81/08, le imprese autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l’identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l’immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l’uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature.
Ai fini delle verifiche periodiche, le imprese autorizzate devono avvalersi di laboratori di prova accreditati, esterni o interni all’azienda.
Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell’impresa autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Le imprese già operanti ai sensi del D.M. 09/06/1980 “Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall’Ente nazionale per l’energia elettrica” e del D.M. 13/07/1990, n. 442 “Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts”, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 26 aprile 2013.

I sistemi di impianti elettrici sono classificati secondo la loro tensione nominale dalla Norma CEI 11-1 in:

  • sistemi di Categoria 0 (Zero) – tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria I (Prima) – tensione nominale maggiore di 50 V e minore o uguale a 1.000 V in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1.500 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria II (Seconda) – tensione nominale maggiore di 1.000 V e minore o uguale a 30.000 V in corrente alternata o da oltre 1.500 V fino a 30.000 V compreso se in corrente continua;
  • sistemi di Categoria III (Terza) – tensione nominale superiore a 30.000V

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi