Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, d’ora in poi “Legge”).

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge.

Fondo di Garanzia per le PMI (art. 1, c. 53-58)
La Legge proroga fino al 30 giugno 2022 alcune delle misure emergenziali previste per l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell’art. 13 del DL Liquidità. Sulla proroga di tali misure la Commissione europea ha già concesso la propria autorizzazione, con decisione dello scorso 11 gennaio. Le garanzie sui nuovi finanziamenti potranno pertanto essere rilasciate dal Fondo a partire dal 12 gennaio 2022 (si veda in proposito la
circolare n° 1/2022 emanata dal Fondo di Garanzia per le PMI).
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge, vengono confermati l’importo massimo garantito a 5 milioni di euro e la copertura dell’80% per i finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro. La copertura delle operazioni fino a 30 mila euro viene invece ridotta dal 90% all’80%.

Viene poi eliminata, a partire dal 1° aprile 2022, la gratuità della garanzia del Fondo, prevedendo per tutte le operazioni garantite il pagamento di una commissione.


La Legge prevede inoltre che dal 1° luglio 2022 non si applicherà più la disciplina speciale di intervento del Fondo prevista dall’articolo 13 del DL Liquidità; a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si tornerà pertanto ad applicare la disciplina ordinaria del Fondo, anche se saranno mantenute alcune delle misure di favore per le imprese introdotte dal DL Liquidità.
Inoltre, si tornerà ad applicare il modello di valutazione delle imprese, ma saranno fatti salvi gli automatismi di accesso e l’ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle imprese più rischiose, classificate in fascia 5 ai sensi del modello di valutazione del Fondo, che precedentemente alle misure emergenziali non erano garantibili.

Garanzie SACE (art. 1, c. 59-61)
La Legge prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 delle garanzie rilasciate da SACE ai sensi del DL Liquidità, comprese quelle concesse in favore delle imprese fino a 499 dipendenti non PMI, che continueranno a essere prestate alle medesime condizioni previste originariamente per le coperture alle stesse imprese concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI (fino all’80%, fino a 5 milioni di garantito, a titolo gratuito, senza valutazione, senza divieto di distribuzione dei dividendi e senza impegno a gestire livelli occupazionali con accordi sindacali).

Disciplina del microcredito (art. 1, c. 914)
La Legge modifica l’art. 111 del Testo Unico Bancario al fine di ampliare l’operatività del microcredito. Viene infatti innalzato da 40mila euro a 75mila euro l’importo massimo consentito per i finanziamenti di microcredito relativi alle operazioni di lavoro autonomo e microimprenditorialità, con una deroga per le società a responsabilità limitata per le quali non si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e alle quali possono essere concessi microcrediti fino a 100mila euro senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali. Viene inoltre consentita la facoltà di concedere microcrediti di durata fino a 15 anni e senza fissare limiti oggettivi relativi al volume di attività che riguardino i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, c. 46)
La Legge proroga fino al 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. Tuttavia, la stessa Legge riduce l’ammontare massimo del credito da 500mila a 200mila euro. La misura viene rifinanziata con 10 milioni di euro, 5 milioni per il 2022 (che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati per l’anno in corso) e 5 milioni per il 2023.

Fondo italiano per il clima (art. 1, c. 488-497)
È prevista l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, del Fondo italiano per il clima, destinato al finanziamento di interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Al Fondo è destinata una dotazione di risorse pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a decorrere dal 2027, che sarà gestita da Cassa depositi e prestiti (CDP), a cui la norma consente di impiegare le risorse della propria gestione separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Il Fondo potrà erogare finanziamenti diretti su iniziative e programmi ad elevato impatto o indirettamente, tramite altre istituzioni finanziarie, europee, sovranazionali o multinazionali, o tramite fondi multilaterali di sviluppo. Potrà, inoltre, concedere garanzie a condizioni di mercato su finanziamenti concessi da banche entro il limite massimo del 50% dell’importo finanziato ed entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziate. Tali garanzie sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio. Infine, il Fondo potrà assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito, a favore di soggetti privati e pubblici.

Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, c. 478 e 479)
La Legge prevede l’istituzione presso il MISE del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che avrà lo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del Fondo, al quale sarà destinata una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, potranno essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, sono adottate le disposizioni attuative del Fondo.

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