Ai sensi dell’art. 15 del DPR 162/99 e s.m.i. il proprietario o il suo legale Rappresentante, ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico – pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
L’istanza di partecipazione all’esame per l’abilitazione a manutentore di ascensori e montacarichi deve essere presentata alla Commissione appositamente istituita presso la Prefettura del luogo di residenza.