L’Inps con la circolare del 12 dicembre 2019 n. 148 (allegata) ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.