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Milleproroghe 2016: le novità in materia di Cogenerazione, Sistri e Tariffe elettriche

Sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26-2-2016 è stata pubblicata la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, cosiddetto Milleproroghe.
A seguire una sintesi delle principali proroghe previste.

Cogenerazione
L’art. 10 comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 l’accisa agevolata riservata alla cogenerazionesecondo la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera AEEG n. 16/98.

La proroga, come noto, si è resa necessaria in attesa che venga emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico previsto dal Dl 16/2012 (convertito in Legge 44/2012) per la definizione dei nuovi coefficienti da applicarsi al quantitativo di combustibile utilizzato negli impianti di congenerazione.

Nuovo sistema tarrifario per i clienti non domestici
L’art. 3 comma 2 lettera b delega l’AEEGSI “ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.?83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134″.

Pertanto l’AEEGSI dovrà ridisegnare con decorrenza dal 1 gennaio 2016, e quindi con effetto retroattivo, gli oneri sull’energia elettrica distribuita nelle reti private (SDC, RIU, SEU) con il serio rischio di un peggioramento dello scenario del prelievo fiscale e parafiscale su queste reti.

Qualificazione per l’installazione e manutenzione dei sistemi rinnovabili
Il decreto legislativo 28/2011 prevede una qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi ad energia rinnovabile quali caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
Pertanto ai sensi dell’art. 15 del DLgs 28/11 modificato dall’art. 17 del DL 63, risulta che:

– il Responsabile Tecnico che alla data del 4 agosto 2013 (entrata in vigore della Legge 90/13) risultava in possesso dei requisiti professionali ai sensi delle lettere a), b), c) o d) art. 4, comma 1, D.M. 37/08, é qualificato e può continuare ad esercitare regolarmente;

– dopo tale data, chi intende diventare responsabile tecnico perché in possesso dei requisiti di cui alla lett. c) del D.M. 37/08, deve frequentare un corso di formazione di 80 h e superare un esame finale;

– tutti i responsabili tecnici qualificati devono frequentare un corso di aggiornamento pari a 16 ore in 3 anni.

Ciò premesso i responsabili tecnici in attività al 4 agosto 2013 devono effettuare l’aggiornamento in parola entro il prossimo 4 agosto 2016.

Al momento solo poche regioni hanno attivato i suddetti percorsi di aggiornamento e il Milleproroghe slitta al 31 dicembre 2016, il termine entro cui le Regioni dovranno attivare i programmi di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili o viceversa riconoscere i corsi erogati da altri enti comunicandolo opportunamente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente.

Sistri
L’art. 8 estende a tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nonchè le relative sanzioni.

Pertanto le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, ad eccezione di quelle relative alla mancata iscrizione o al mancato versamento del contributo annuale SISTRI (art. 260-bis, commi 1 e 2) che trovano applicazione dal 1° aprile 2015 e che il Milleproroghe 2016 riduce del 50% fino al 31 dicembre 2016.

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