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Ministero del Lavoro: definizione dell’offerta di lavoro congrua

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018 n. 162 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018 (allegato) con il quale sono stati definiti i criteri per ritenere una offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del D.Lgs 150/2015.

All’art. 1 del Decreto definisce i principi in base ai quali sia da considerare congrua l’offerta di lavoro:

a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata dello stato di disoccupazione.

Oltre ai punti precedenti per chi sia percettore di NASPI o indennità di disoccupazione si dovrà tener conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che dovrà essere, ai sensi dell’art, 25, comma 1, lettra d),  superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

 Decreto 10-04-2018 offerta congrua

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