Il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, con il quale sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si ricorda che l’art. 17 del D.L. n. 221/2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, rinviando ad un successivo Decreto del Ministro della Salute l’individuazione delle patologie  in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

L’esistenza delle patologie indicate del Decreto deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il Ministero della Salute ha altresì emanato la circolare del 4 febbraio 2022 con l’aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.

Autosorveglianza (5 giorni, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso) :

Quarantena (5 giorni la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, inoltre è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale):

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