Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 01-03-2022, ed in vigore dal 2 marzo 2022, prevede agli articoli 1 e 2 la proroga al secondo trimestre 2022 delle misure “taglia bollette” per il contenimento degli aumenti dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica.

In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, così come le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi accessibili al pubblico.

Per quanto concerne il settore gas, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre l’ARERA provvede a ridurre, per il secondo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

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