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Modalità di cessione della detrazione spettante in relazione alla generalità dei lavori eseguiti sugli immobili

Ieri, 22 luglio 2020, si è tenuta alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate in cui sono state riassunte le principali disposizioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020 (cd. “Rilancio”) convertiti nella legge 77/2020.

Di particolare interesse sono le anticipazioni sul tanto atteso provvedimento attuativo che definirà le modalità di cessione della detrazione spettante in relazione alla generalità dei lavori eseguiti sugli immobili.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, infatti, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione. Il comma 1-bis dell’articolo 121 introdotto in sede di conversione prevede che l’opzione (cessione o sconto) possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori.

In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 (super bonus 110%), è previsto che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL  deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Con il meccanismo dello sconto in fattura, si ricorda che il contributo è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ai quali sarà attribuito un credito d’imposta che può essere ulteriormente ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Mentre nel caso della cessione della detrazione, la detrazione può essere ceduta al cessionario che potrà a sua volta cedere il relativo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’aspetto rilevante è che sembrerebbero non esserci limiti al numero delle cessioni del credito visto che nell’audizione viene precisato testualmente che “il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni”.

Nel provvedimento, che sarebbe in corso di predisposizione, verranno indicate le modalità di esercizio dell’opzione, i termini ed il contenuto della comunicazione.

Più specificatamene si evidenzia che:

  • le modalità ed i termini per la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari dovrebbe essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’ADE. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110%, invece, la comunicazione dovrebbe essere trasmessa dal soggetto rilascia il visto di conformità.
  • il contenuto del modello di comunicazione deve indicare:
    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita la opzione
    • il tipo di opzione esercitata ossia sconto o cessione del credito
    • la tipologia di intervento effettuato specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%
    • l’anno di sostenimento 
    • importo della spesa
    • l’ammontare della detrazione spettante
    • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
    • il codice fiscale del fornitore o dei fornitori che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario o dei cessionari del credito
    • il codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che pone il visto ) della presenza dell’ asseverazione tecnica e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione a 110
  • i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F 24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’ade.

Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, come già previsto nei precedenti provvedimenti, le opzioni per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’agenzia delle entrate dall’amministratore di condominio.

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