È disponibile la quinta edizione della norma CEI 11-27 che si applica agli impianti eserciti a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Questa norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione.

La norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (vedi D. Lgs 81/08 e s.m.i.).

La norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15.

Si tratta di uno standard normativo molto importante perché, come noto, nell’affidare lavori elettrici, i committenti datori di lavoro devono richiedere che il personale sia in possesso proprio dei requisiti previsti dalla CEI 11-27 per l’esecuzione dei lavori e, se del caso, di quelli indicati nella Norma CEI 78-17 sulla “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”.

Questa edizione 2021 della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2014-01 da cui deriva e costituisce la revisione della IV edizione del 2014, presenta le seguenti principali novità:

a) l’aggiornamento della definizione di RI, URL e PL;
b) precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);
c) precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;
d) l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
e) l’inserimento di un Allegato H informativo sul lavoro in sicurezza.

Per quanto concerne l’aspetto formativo, la norma prevede che l’azione formativa debba comprendere:

• corsi frontali o a distanza per le parti teoriche;

• addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.

Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.

La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità deve essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi.

La norma raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h.

La formazione, o parte di essa, può essere svolta sia all’interno sia al di fuori dell’azienda di appartenenza, purché il soggetto formatore sia in possesso delle necessarie conoscenze professionali.

Infine la nuova edizione della norma interviene sulla periodicità dell’aggiornamento formativo precisando che la formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

Vi ricordiamo che le imprese associate ad ASSISTAL possono accedere alle norme CEI usufruendo di una specifica convenzione (http://web.assistal.it/convenzione-assistal-cei-per-norme-tecniche-a-prezzi-agevolati/)

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