Dal 1° agosto 2022 sono previsti in Lombardia i seguenti nuovi adempimenti per gli impianti con generatori a biomassa:

Con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria n. 11237 del 28 luglio 2022 sono state approvate le “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. 3502 del 5.8.2020 e della d.G.R. 5360 dell’11.10.2021” con le quali vengono fornite le specifiche operative rispetto agli impianti termici alimentati da biomassa solida e sono aggiornati gli allegati tecnici.

A seguire si riepilogano le principali disposizioni per gli impianti termici alimentati da biomassa solida.

Salvo diverse indicazioni riportate sulle istruzioni tecniche rilasciate dall’impresa installatrice o dal produttore dell’apparecchio, le frequenze per la manutenzione dei generatori a biomassa sono le seguenti:

Potenza termica (kW)Cadenza controlli (anni)
Pf ≤ 104
Pf > 10 ≤152
Pf > 151
Pf – Potenza termica al focolare nominale

Si ricorda che le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 e che al termine dell’intervento occorre rilasciare il Rapporto di controllo Tipo 1B da registrare a CURIT.

Tale Rapporto di controllo Tipo 1B prevede anche la misurazione del rendimento del generatore secondo la nuova norma UNI 10389-2.

I valori da registrare, tra quelli previsti dalla norma, sono:

La registrazione a CURIT del Rapporto di controllo Tipo 1B prevede anche il pagamento dei contributi economici a sostegno delle attività delle Autorità competenti e di Regione Lombardia, nel caso non sia già stato corrisposto in occasione di registrazione di rapporti per altri generatori dello stesso impianto. Sulla base della potenza complessiva dell’impianto, i contributi sono così individuati:

 0-35 kW 35-50 kW 50-116 kW 116-350 kW > 350 kW
Autorità competente€ 7,00€ 14,00€ 80,00€ 140,00€ 190,00
Regione Lombardia€ 1,00€ 1,50€ 3,50€ 10,00€ 18,00

Prima di procedere alla registrazione del Rapporto di controllo Tipo 1B, occorre aver accatastato il generatore a cui fa riferimento il rapporto stesso.

Qualora il generatore sia già accatastato, sarà necessario integrare le seguenti informazioni:

  1. Numero analisi di combustione previste per il generatore (solitamente 1);
  2. Classificazione ambientale secondo il DM 186/2017 (numero di Stelle per i generatori minori o uguale a 500 kW);
  3. Rispetto della normativa ambientale del D.Lgs. 152/2006 (per generatori superiori a 500 kW);
  4. Modalità di esercizio (scegliendo tra: uso continuativo; uso saltuario; deroga*; impianto storico).

La pulizia delle canne fumarie collegate ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa deve essere effettuata:

Il solo intervento di pulizia della canna fumaria (non di manutenzione dell’impianto) può essere eseguito anche da imprese iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali” (SPAZZACAMINO).

A valle dell’intervento di pulizia della canna fumaria occorre compilare e registrare a CURIT il Rapporto Tipo 1C. Se la pulizia della canna fumaria è effettuata contestualmente e dalla stessa impresa che effettua la manutenzione dell’impianto, non è necessario registrare il Rapporto Tipo 1C, ma è sufficiente registrare il Rapporto Tipo 1B all’interno del quale è richiesto se è stata effettuata la pulizia della canna fumaria.

ProceduraAttivazione CURIT
Adeguamento generatori a biomassa con nuovi campi01/08/2022
Nuovo Rapporto Tipo 1B01/08/2022
Contributi generatori a biomassa01/08/2022
Registrazione Spazzacamini a CURITSettembre 2022
Nuovo Rapporto Tipo 1CSettembre 2022
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