La Sentenza della Cassazione (Sex. III penale) n. 2290 del 19 gennaio 2018 ha confermato l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestione ambientali, con procedura semplificata ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del DLgs 152/06 e s.m.i., anche per il trasporto occasionale, o addirittura di un singolo trasporto, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria impresa.
Diversamente, la mancata comunicazione o iscrizione configura la fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) del decreto citato) che è punita con sanzione che prevede l’arresto da tre mesi a un anno oppure con l’ammenda da 2600 a 26000 euro.
L’iscrizione di cui si parla è la stessa prevista per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi, entro i 30 kg o litri al giorno, per il quale la norma prevede una sanzione pari all’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2600 a 26000 euro.