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Obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori ultracinquantenni

Come è noto, il nuovo art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, prevede per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età l’obbligo di green pass rafforzato (c.d. super green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro – pubblici e privati – nell’ambito del territorio nazionale.

In particolare, l’obbligo di essere in possesso ed esibire la certificazione verde “rafforzata” rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione dal COVID-19 decorre dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022.

È valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino con l’avvertenza che tale certificazione ha efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Pertanto è indispensabile che il lavoratore abbia ricevuto la prima dose entro il 1° febbraio 2022.

Le procedure aziendali di controllo del green pass in atto  andranno integrate con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti che in ordine alla relativa organizzazione.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno effettuare un controllo differenziato del certificato verde a seconda dell’età: per i lavoratori ultracinquantenni andrà verificato il possesso di quello rafforzato, mentre per quelli di età inferiore ai 50 continuerà a essere utilizzata la modalità di controllo green pass base.

Il lavoratore privo di green pass rafforzato è considerato assente ingiustificato (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Fino al 15 giugno 2022 è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass rafforzato – ferme la conservazione del posto di lavoro e l’assenza di sanzioni disciplinari – e di stipulare contratti di sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (facoltà estesa ad aziende con più di 15 lavoratori).

L’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni non si applica nei casi di esenzione certificata dal Medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali ipotesi il datore di lavoro adibisce i predetti lavoratori  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.

Restano ferme, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n 1/2022, la possibilità di invitare il lavoratore, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, a dare comunicazione preventiva del mancato possesso del green pass, nonchè la possibilità di consegna volontaria del certificato verde da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli.

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