Dal 13 giugno 2022 è scattato l’obbligo di copertura del 60% dei consumi energetici degli edifici tramite le FER.

Lo stabilisce il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che aumenta le percentuali già fissate con il precedente D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

In particolare, gli edifici nuovi e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a decorrere del 13 giugno scorso, devono, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, soddisfare il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Tali obblighi, che sono elevati al 65% per gli edifici pubblici, non possono essere assolti  tramite impianti da fonti rinnovabili che  producano  esclusivamente  energia elettrica  la  quale  alimenti,  a  sua  volta,  dispositivi  per  la produzione di calore con effetto Joule.

Si segnala inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi in parola saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto  dell’evoluzione  tecnologica e valutando anche la possibile estensione degli stessi  agli edifici  sottoposti  a  una  ristrutturazione  importante  di   primo livello,  nonché  agli edifici   appartenenti   alle categorie E2 (edifici industriali) , E3 (ospedali) ed  E5 (edifici commerciali)  di  cui  all’articolo  3  del  DPR 412/93,  con  superficie utile superiore a 10.000 metri quadri,  anche  se  non  sottoposti  a ristrutturazione.

L’eventuale impossibilità tecnica deve essere dichiarata dal progettista dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

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