Con riferimento alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, l’Inps con il messaggio del 10 maggio 2019 n. 1817 (allegato) ha precisato che la stessa rientra nell’ambito di applicazione della citata decontribuzione.
Pertanto, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS), applicheranno la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.