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Pari opportunità e inclusione lavorativa negli appalti del PNRR

L’articolo 47 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l’adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali.

 In particolare:

  • gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art.  46, D.Lgs. n. 198/2006 (aziende che occupano oltre 100 dipendenti) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto con attestazione di conformità;
  • gli operatori economici che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto  sono  tenuti  a consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile, nonché la certificazione attestante il rispetto delle norme in materia di collocamento obbligatorio di cui alla L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La violazione dei predetti obblighi determina l’applicazione delle penali previste dal contratto di appalto nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR o del PNC.

Inoltre si prevede che le stazioni appaltanti possano inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta – di criteri volti a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età.

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