L’articolo 47 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l’adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali.

 In particolare:

Inoltre si prevede che le stazioni appaltanti possano inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento – come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta – di criteri volti a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età.

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