Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale da oggi 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto del 2 maggio 2020 inviata ai prefetti. 

L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Tali misure sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Le prescrizioni dettate nel nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente dPcm del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

L’art. 2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, l’elenco dei codici di cui all’allegato 3.

II comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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