Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno  3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto, stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del DLgs 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo DLgs 81/2008.

Ricordiamo che questo decreto è successivo ai seguenti decreti con i quali si completa il quadro normativo relativo alla Sicurezza antincendio previsto all’articolo 46, comma 3 del DLgs 81/2008:

Il decreto 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, prevede, in particolare, che:

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I e possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei casi sopra menzionati, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

DM 03.09.2021

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