Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo n. 62 è stato pubblicato il DPR 10 gennaio 2017, n. 23, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.
Il regolamento si applica:
- agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
- ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un Paese terzo.
Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari quali, in particolare:
- gli ascensori da cantiere
- gli impianti a fune
- gli ascensori progettati a fini militari
- gli ascensori usati nelle miniere
Il DPR 23/2017 aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza e introduce all’articolo 4 nuove prescrizioni che riguardano gli installatori (art. 4).
Occorre però evidenziare che il decreto non provvede a sanare importanti criticità che penalizzano gli operatori e compromettono la sicurezza degli impianti ascensori. In particolare non provvede a ripristinare le Commissioni d’esame presso le Prefetture per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione di questi sistemi e nulla prevede per l’adeguamento degli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPR 162/99.