Con il decreto 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, sono definiti i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il decreto, noto anche come “decreto controlli”, è uno dei tre decreti destinati a sostituire il DM 10 marzo 1998 recante i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” ed  entrerà in vigore il 25 settembre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, andando ad abrogare l’articolo 3, comma 1, lettera e) , l’articolo 4 e l’allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Nelle more del provvedimento il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove devono essere annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

L’allegato I al decreto fornisce i criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza dei suddetti sistemi fornendo il seguente elenco delle norme e specifiche tecniche di riferimento per tali operazioni:

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio  Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione  
EstintoriUNI 9994-1  
Reti di idrantiUNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845  
Impianti sprinklerUNI EN 12845  
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)  UNI 11224  
Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC)  UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32  
Sistemi di evacuazione fumo e caloreUNI 9494-3  
Sistemi a pressione differenzialeUNI EN 12101-6  
Sistemi a polvereUNI EN 12416-2  
Sistemi a schiumaUNI EN 13565-2  
Sistemi spray ad acquaUNI CEN/TS 14816  
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)UNI EN 14972-1  
Sistema estinguente ad aerosol condensatoUNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno  UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuocoUNI 11473  
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso  UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004

In aggiunta il provvedimento introduce la figura del Tecnico Manutentore Qualificato prevedendo che, a partire dal 25 settembre 2022, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo quanto indicato nell’allegato II.

Tale qualifica, che ha validità su tutto il territorio nazionale e sarà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, può essere conseguita a seguito di un percorso di formazione e di una valutazione positiva dei requisiti.

La valutazione dei requisiti, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:

a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;

b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze

c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;

d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Gli operatori che alla data del 25 settembre 2022 svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti.

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima del 25 settembre 2022 con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto previsto dal decreto, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale.

Testo del Decreto

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