Come noto l’articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14, come modificato dal D.Lgs. 73/20, prevede che I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo”.

Da quanto sopra si evince che l’obbligo della rendicontazione annuale dei risparmi da trasmettere all’ENEA riguarda, in aggiunta alle grandi imprese e a quelle energivore, anche i fornitori delle convenzioni Consip relative a servizio energia, illuminazione o energy management.

A tal riguardo ricordiamo che, secondo quanto disposto dalla circolare MISE del 19/05/2015, la comunicazione dei risparmi deve essere fatta all’ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

Al seguente link:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html

è disponibile il format proposto da ENEA per la rendicontazione e una breve guida per assolvere all’obbligo.

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