Si ha notizia tramite la nostra confederazione dell’Inail relativa alla rideterminazione retroattiva dei tassi di premio per gli anni 2019-2020.

In particolare, molte imprese hanno ricevuto, a mezzo PEC, un provvedimento dell’Istituto avente ad oggetto la “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta ….“, con il quale l’Inail,  sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio, ha provveduto a modificare, all’interno della PAT…, rideterminandolo, il tasso di tariffa precedentemente  applicato per anni tra il 2018 ed il 2020, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo anno, per un certo importo.

Risulta, ancora, che lo stesso Istituto abbia comunicato alle aziende che “dai controlli effettuati, è emerso che l’Istituto ha erroneamente comunicato il tasso applicabile per l’anno 2020 con il modello 20SM, in quanto nella determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento Infortunistico dopo i primi due anni di attività è stato escluso il seguente evento n….”.

L’azione sembrerebbe ricollegarsi ad azioni di surroga promosse dall’Istituto che risultano ancora in fase istruttoria e, pertanto, “non essendo stata definitivamente accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, il suddetto evento deve concorrere alla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.”

Confindustria, a seguito dei necessari approfondimenti e dei colloqui con i vertici dell’Istituto, ritiene che tale iniziativa non sia rispettosa delle regole che disciplinano la determinazione del tasso di premio.

Alcune aziende hanno già attivato ricorsi giurisdizionali per non incorrere in decadenze e prescrizioni.

Secondo l’analisi condotta, con il fondamentale supporto del sistema, il provvedimento è illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione in materia tariffaria e comunque inefficace, in quanto tardivo ed immotivato.

Di seguito indichiamo alcune considerazioni a supporto delle valutazioni delle aziende interessate dalla questione.

Illegittimo perché:

  1. il provvedimento impugnato, notificato il nel mese di settembre/ottobre 2020 e con il quale l’Inail, per un proprio errore (come riconosciuto dallo stesso Istituto nella successiva PEC), pretende di voler rideterminare e quindi variare, con effetto retroattivo, l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, non trova riscontro e legittimazione nelle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (MAT), approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, né in altre disposizioni in materia.
  2. Le ipotesi in cui le MAT prevedono la rideterminazione d’ufficio, con effetto retroattivo, dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico sono soltanto ed esclusivamente quelle conseguenti ad una rettifica dell’inquadramento e/o della classificazione delle lavorazioni.
  3. La variazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico non è invece certamente contemplata, dalle stesse MAT, nel caso in cui, come nella fattispecie, l’Inail abbia “erroneamente comunicato il tasso applicabile” in quanto “è stato escluso” uno specifico evento.
  4. D’altra parte, il fatto che le MAT non contemplino tale ipotesi, è confermata anche dalla circostanza che nel provvedimento di variazione non viene richiamato alcun specifico riferimento normativo che ne legittimi e ne giustifichi l’emissione.
  5. Oltretutto, si rileva come, in pratica, secondo quanto sostenuto dalla sede Inail nella PEC di ottobre, quando l’evento infortunistico si è verificato per colpa esclusiva o parziale di terzi, lo stesso verrebbe addebitato retroattivamente all’andamento infortunistico aziendale se l’Istituto non ha ancora concluso l’istruttoria amministrativa.
  6. Si fa presente che in concreto, così interpretando la norma, l’addebito risulterebbe collegato e condizionato esclusivamente dall’attività amministrativa dell’Istituto (più o meno tempestiva o diligente) in quanto sia la durata e sia l’approfondimento dell’accertamento sarebbero demandati interamente alla discrezionalità comportamentale dell’INAIL, senza alcun intervento del datore di lavoro.

Inefficace perché:

  1. secondo quanto previsto dall’articolo 19 delle MAT, dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di un’oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della posizione assicurativa territoriale, determinata secondo i criteri definiti nel successivo articolo 20.
  2. Ai sensi dell’articolo 22 delle stesse MAT, i tassi applicabili in base alla suddetta oscillazione vanno comunicati dall’Inail al datore di lavoro con modalità telematica e con l’indicazione di tutti gli elementi espressamente richiamati al comma 1, del medesimo articolo, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
  3. Tale termine, richiamato anche nell’articolo 28, comma 3, del DPR 1124/65, è chiaramente perentorio, come si evince anche dalla formulazione dell’articolo 22 delle MAT sopra richiamato. Da tale disposizione risulta infatti che affinché il provvedimento di comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico possa produrre effetti e diventare operante dal 1° gennaio dell’anno di riferimento è necessario che lo stesso provvedimento sia comunicato al datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale assunto è riconosciuto come pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. Civ. n. 9660 del 26/9/1998).
  4. Il tasso da applicare in base all’andamento infortunistico per l’anno 2020 andava quindi comunicato dall’Inail all’odierna ricorrente entro e non oltre il 31 dicembre 2019, così come avvenuto con provvedimento del 4 dicembre 2019, riportato in allegato.
  5. Pertanto, il provvedimento è da considerarsi comunque inefficace, in quanto tardivo, oltre che immotivato, in quanto privo degli elementi che devono necessariamente essere indicati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, delle MAT.

Da ultimo si rileva che un’interpretazione diversa da quella esposta consentirebbe all’Istituto di poter sempre variare, in qualunque momento, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (con l’unico limite della prescrizione quinquennale), non consentendo mai ai datori di lavoro di avere la certezza dell’ammontare dei premi annuali, in palese violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 1124/65 e nelle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi sopra richiamate.

Confindustria ha rappresentato le criticità sopra evidenziate ai vertici dell’Istituto, chiedendo di recedere dall’iniziativa. L’Istituto ha quindi avviato delle riflessioni sulla questione: sarà nostra cura informare il sistema non appena avremo contezza degli esiti di tale approfondimento.

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