La legge 27 aprile 2022, n. 34 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicata sulla GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022 ed entrata in vigore oggi, 29 aprile 2022, prevede una serie di semplificazioni e deroghe per gli impianti rinnovabili.

In particolare, il provvedimento prevede che è sufficiente la dichiarazione inizio lavori asseverata per realizzare:

Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW viene confermata la possibilità di utilizzare il modello unico semplificato previsto dal Dlgs 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.

Per quanto riguarda l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale, la legge prevede che, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza.

Tali impianti possono essere installati anche su strutture di sostegno appositamente realizzate

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