Con la delibera 276/2017/R/EEL l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) per effetto delle disposizioni previste dal decreto legge n. 244/2016 cd. Milleproroghe e ha dato seguito al documento di consultazione 654/2016/R/EEL relativo all’identificazione dei clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti”, cioè dei clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito (cioè SEESEU-A, SEESEU-C, ASE e ASAP).
Come noto l’art. 6, comma 9, del Milleproroghe ha previsto che:
– a decorrere dall’1 gennaio 2017 le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema si applicano solo all’energia elettrica prelevata da rete pubblica e pertanto non vi è più alcuna differenza, dal punto di vista dell’applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) realizzabili né tra le diverse tipologie di sistemi di distribuzione chiusi (SDC) consentite;
– anche per i periodi antecedenti all’1 gennaio 2017, le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, con l’unica eccezione della componente tariffaria MCT: dal 1/1/2017 la componente MCT si applica solo all’energia elettrica prelevata da rete pubblica ma fino al 31/12/2016 si applica anche all’energia elettrica consumata nel caso di ASSPC e SDC diversi da RIU, SEU, SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-D.
Ciò premesso la delibera 276/2017/R/eel adegua il TISSPC e il TISDC, nonché gli altri provvedimenti dell’Autorità alle nuove disposizioni, estende agli ASDC (altri sistemi di distribuzione chiusi) la stessa procedura di identificazione già vigente per le RIU (reti interne di utenza) e rivede il ruolo del GSE.
In particolare, per quanto riguarda le qualifiche SEU/SEESEU, l’Autorità:
- prevede che, nel caso di configurazioni di nuova realizzazione, non sia più necessario richiedere le qualifiche di SEU e SEESEU in quanto non comportano più benefici tariffari;
- prevede che il GSE completi le istruttorie tuttora in corso verificando in quale tipologia di SSPC ricada ciascun sistema e ne riporti l’esito sul sistema GAUDÌ, completando così l’identificazione di tutti i sistemi semplici di produzione e consumo;
- prevede che il GSE implementi una procedura semplificata finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, con l’obiettivo di evitare la presenza di clienti finali “nascosti” all’interno delle configurazioni già in essere;
- conferma l’avvalimento del GSE ai fini dei controlli su SEU e SEESEU disposto con la deliberazione 597/2015/E/com, estendendolo a tutti i SSPC, ivi inclusi quelli di nuova realizzazione;
- prevede che gli Uffici dell’Autorità si avvalgano del GSE ai fini della definizione dei perimetri dei SDC.
Per quanto riguarda il ruolo del GSE, quest’ultimo è chiamato a:
- supportare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni già esistenti;
- effettuare verifiche a campione, in avvalimento, sui SSPC ivi inclusi quelli di nuova realizzazione;
- coadiuvare l’Autorità nelle attività di definizione dei perimetri dei SDC.
Per quanto riguarda gli SDC, la delibera definisce il 28 febbraio 2018, quale data ultima entro cui i clienti finali “nascosti” possono auto-dichiararsi evitando l’applicazione di sanzioni o penali. In particolare, i clienti finali “nascosti” possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere l’identificazione di un ASDC, prevedendo al riguardo:
- che ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
- che ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita sia erogata una penale forfetaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2014.
Delibera AEEGSI 276/2017/R/EEL che aggiorna il TISSPC e il TISDC a seguito del Milleproroghe 2016