Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto Rilancio, provvede ad incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità.

Relativamente agli interventi, la suddetta detrazione del 110% si applica ai seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (Regolamento (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  4. interventi antisismici sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L’aliquota di detrazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3.

Soggetti beneficiari

La detrazione al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai propri soci.

Eccezione va fatta per gli interventi antisismici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici così come per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica , per i quali non vale il vincolo dell’abitazione principale.

Impianti solari fotovoltaici

Nei commi 5 e 6 la spettanza della detrazione nella misura del 110 % viene estesa anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e all’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempreché tali installazioni siano eseguite congiuntamente ad uno dei suddetti 4 interventi.

Inoltre la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito (comma 7).

Il tetto di spesa detraibile è complessivamente pari a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Il comma 8 riconosce la detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, anche per le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché tali installazioni siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3.

Requisiti tecnici minimi richiesti

Ai fini dell’accesso alla detrazione, i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 convertito dalla L. 90/13 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Requisiti aggiuntivi per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

– il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui sopra.

Tale visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

 – i dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità che verranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 19 giugno prossimo;

 – per gli interventi di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il prossimo 19 giugno;

– per gli interventi antisismici, occorre l’asseverazione da parte di specifici professionisti che dovranno altresì attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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