Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/05/2022, n. 117 è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che introduce importanti novità per i lavori che beneficiano del superbonus e degli altri bonus minori..

In particolare, l’articolo 10-bis stabilisce che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici (DLgs 50/2016).

Fino al 30 giugno 2023 è previsto un regime transitorio in cui le imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, non siano già in possesso della qualificazione richiesta possano documentare al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione. In questo caso però la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 sarà condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.

Tutto quanto sopra non si applica ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022, data di entrata in vigore della legge, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla stessa data del 21 maggio 2022.

Gli incentivi interessati dalle suddette novità sono il superbonus 110%, l’ecobonus, il bonus casa, il sismabonus, il bonus facciate, il bonus fotovoltaico, il bonus colonnine di ricarica e quello relativo alle barriere architettoniche del 75%.

L’articolo 23-bis modifica il comma 43-bis dell’art. 1 della Legge Bilancio 2022 prevedendo che qualora l’importo complessivo delle opere che accedono ai bonus fiscali è superiore a 70.000 euro, i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La modifica introdotta in fase di conversione del decreto-legge ha spostato l’importo soglia di 70.000 euro, inizialmente riferito ai soli lavori edili, sull’importo complessivo dell’appalto.

A riguardo occorre ricordare che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile si riferisce esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’applicazione del CCNL edile per i lavori edili va indicata nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Le suddette disposizioni si applicano anche al subappalto perché, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.

Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l’obbligo di applicazione del CCNL edile per i soli lavori edili sono il superbonus 110%, il bonus facciate, il bonus verde e mobili e il bonus barriere architettoniche 75%. Per quanto concerne gli altri bonus fiscali diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, solo se si ricorre allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Testo DL 21 2022 coordinato con Legge 51 2022

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