Nei testi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmati con il Governo dalle parti sociali, viene specificato che “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate ”.

Una simile limitazione, come chiarito da Confindustria nelle note illustrative ai Protocolli, non può ritenersi un dettato assoluto e sempre perentorio, in quanto è da valutarsi (secondo la giusta ratio della previsione)  in ciascun ambito produttivo e secondo le esigenze specifiche.

Ciò significa che se la mancata effettuazione delle trasferte dovesse ricadere negativamente e in modo decisivo sulla funzionalità aziendale, la sospensione non dovrebbe essere adottata, ma al contrario resa possibile con l’adozione rigorosa di tutte le necessarie azioni di cautela possibili, attrezzando adeguatamente il personale inviato in trasferta e attuando un preventivo confronto con i RLS o comunque con i rappresentanti sindacali.

I  Protocolli dunque si limitano, nella logica generale della riduzione degli spostamenti del personale non veramente necessari, a suggerire di non dare luogo a spostamenti in questo momento non fondamentali per il business (spostamenti commerciali, per marketing, etc.).

Il presupposto normativo dei Protocolli è garantire la continuità aziendale in sicurezza (in deroga alla generalizzata sospensione del resto delle attività). Il riferimento alla trasferta riguarda, quindi, esclusivamente eventuali attività complementari alle attività core dell’azienda, non quindi quanto necessario allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’impresa che non è intenzione dei Protocolli limitare in alcun modo. Diversamente interpretato, il suggerimento inibirebbe la continuità aziendale, contrariamente a quanto previsto dallo spirito dei DPCM succedutesi nel tempo (14 marzo 2020, 22 marzo 2020, 26 aprile 2020) e dei medesimi Protocolli, laddove, in premessa, si dichiarano funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale.

E’ da evidenziare, come riportato da Confindustria nella nota illustrativa a commento del Protocollo del 24 aprile 2020,  che “Passando ora all’analisi delle novità del Protocollo, occorre preliminarmente sottolineare che si è proceduto alla semplice integrazione del precedente documento, così come richiesto dai Ministri Catalfo e Patuanelli, senza dunque poter intervenire sul precedente documento che conteneva, alcune imprecisioni redazionali e, con particolare riferimento alle trasferte, un divieto assoluto che, come è stato ampiamente spiegato, non era nelle intenzioni dei sottoscrittori introdurre”. 

Prosegue la nota che “Le limitazioni a trasferte e viaggi di lavoro, già nell’interpretazione del Protocollo del 14 marzo, facevano riferimento esclusivamente alle attività complementari rispetto alle attività core delle imprese: ora, esse andranno lette alla luce delle nuove disposizioni del DPCM che regolerà la riapertura e che, auspicabilmente, amplierà le opportunità di spostamento”.

Da ultimo ricordiamo che per le categorie produttive ed i settori in cui operano le aziende rappresentate da ASSISTAL, di cui ai codici ATECO 35, 36, 37 e 43.2 – e quest’ultimo ricomprende tutte le attività impiantistiche definite nel DM 37/08 -, era stato espressamente autorizzato il proseguimento dell’attività nel rispetto delle misure di sicurezza.

Pertanto tutte le trasferte di lavoro funzionali all’attività “core” dell’azienda (ad es. un intervento di installazione e/o manutenzione) possono essere disposte, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

Da quanto sopra ne consegue che le attività produttive, l’installazione e la manutenzione degli impianti effettuate anche in trasferta, devono proseguire come in precedenza, rispettando, così come già disposto dal Dpcm 11 marzo, le misure di sicurezza previste e dotando i propri dipendenti degli opportuni DPI.

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