ASSISTAL esprime profonda soddisfazione per l’emendamento inserito nel corso della conversione in legge del DL 193/2016 con cui è stata data una concreta risposta alle aziende del settore impiantistico chiarendo quanto disposto dall’art. 51, commi 5 e 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e confermando altresì che le somme erogate a titolo di trasferta non sono soggette a imposizione contributiva e fiscale.
Le aziende attendevano da tempo un chiarimento al dubbio interpretativo nato dalle sentenze della Corte di Cassazione secondo le quali quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di trasferta ai fini di rimborso delle spese per vitto e alloggio avrebbe dovuto essere assoggettato a contributi e tasse per la metà del suo ammontare.
Più volte era stata denunciata la difficoltà delle imprese, che essendosi attenute alle indicazioni fornite dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, nonché dallo stesso INPS, si sarebbero trovate a dover far fronte a forti e non preventivati esborsi economici di cui parte sarebbe ricaduta anche sui dipendenti.
“Con il provvedimento, frutto di un lungo lavoro dell’Associazione – afferma Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL – viene contrastata la punitiva interpretazione della Corte di Cassazione che prevedeva una tassazione pari al 50% laddove l’indennità di trasferta venisse riconosciuta al lavoratore, seppur in maniera continuativa, ma collegata alle effettive prestazioni di lavoro”.
Un’approvazione che risponde pienamente alle richieste dell’Associazione le cui imprese svolgono attività che richiede, per sua natura, una costante e continuativa mobilità del dipendente.
Milano, 25 novembre 2016
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