L’INPS, con il messaggio n. 3465/2021, comunica che con il D.L. n. 111/2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento delle tutele per i cosiddetti lavoratori “fragili” (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Pertanto, sino alla predetta data l’assenza dei lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, sarà equiparata al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

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