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Ulteriore proroga dei termini di inizio lavori per taluni interventi di messa in sicurezza

L’articolo 114 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, differisce ulteriormente i termini indicati per l’inizio lavori relativamente agli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, per l’anno 2020 la norma, al fine di stabilizzare i contributi previsti per i suddetti interventi a favore dei comuni, proroga al 15 settembre i termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, al 15 ottobre quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti ed infine al 15 dicembre quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori.

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