Come noto, l’Ipotesi di accordo 22 novembre 2025 di rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha stabilito, tra l’altro, termini e condizioni per la raccolta del contributo che le organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” per l’attività di negoziazione svolta, produttiva di effetti per tutti i lavoratori per i quali il citato CCNL trova applicazione.
Nella fase di stesura del nuovo testo contrattuale, avviata a seguito della definitiva approvazione della citata Ipotesi di Accordo da parte dei lavoratori, le Parti hanno inteso precisare le modalità di raccolta del contributo in esame visto che, diversamente che in passato, questo dovrà versarsi alle predette OO.SS. non una sola volta nel corso del periodo di vigenza, ma annualmente fino al 2028.
Con la riformulazione del Paragrafo in esame – riportato sub Allegato n. 1 nel nuovo testo – le Parti hanno peraltro confermato le modalità di effettuazione delle trattenute già utilizzate per i precedenti rinnovi contrattuali (a partire dal CCNL 20 gennaio 2008) secondo le quali – in applicazione della regola del silenzio-assenso – la trattenuta del contributo straordinario sarà in ogni caso effettuata nei confronti dei lavoratori che non abbiano espressamente dichiarato alla Direzione Aziendale la loro volontà di “non autorizzare” il contributo straordinario attraverso apposito modulo.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte delle imprese si ritengono utili le seguenti indicazioni.
Adempimenti informativi
Con la riformulazione concordata in sede di stesura, le Parti hanno tra l’altro precisato che le Aziende informeranno i Lavoratori della richiesta di versamento della “quota di contribuzione straordinaria” in favore di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil – pari ad Euro 30,00 (Trenta/00) per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 – mediante affissione nei luoghi di lavoro di apposito comunicato, conforme al modello riportato sub Allegato n. 2 e relativo all’anno 2026.
In ragione delle nuove modalità di raccolta del contributo, l’affissione del comunicato in esame dovrà essere assicurata dal mese di febbraio e fino al 15 aprile di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (nel corrente anno, il periodo di affissione della comunicazione aziendale decorre, necessariamente, dalla data di pubblicazione della presente informativa sul sito internet dell’Associazione, ndr).
Al fine di assicurare alla comunicazione aziendale la maggior efficacia sarà utile effettuare la prevista affissione oltre che nella bacheca dedicata anche nei luoghi di frequente utilizzo dei lavoratori (locali mensa, spogliatoi, uffici, ecc.).
Nei confronti dei lavoratori che effettuano la prestazione di lavoro in modalità agile, l’obbligo aziendale di comunicazione potrà essere assolto attraverso l’utilizzo dei canali normalmente utilizzati (posta elettronica ordinaria, bacheca elettronica, intranet aziendale, ecc.).
Svolti tali adempimenti aziendali, la procedura prevede che tutti i lavoratori ricevano con la busta paga del mese di aprile 2026 il modulo riportato sub Allegato n. 3, da riconsegnare entro il 15 maggio 2026, debitamente sottoscritto, al competente ufficio aziendale.
Adempimenti successivi
Qualora il Lavoratore abbia espressamente autorizzato l’Azienda col modulo di cui all’Allegato n. 3 – come pure nel caso in cui non lo abbia riconsegnato nel termine previsto – questa dovrà procedere alla trattenuta di Euro 30,00 sulle competenze erogate nel mese di giugno 2026.
Si precisa che la quota di contribuzione straordinaria non è in ogni caso dovuta dai Lavoratori:
- iscritti a una qualsiasi organizzazione sindacale, comprese quelle non stipulanti il CCNL 22 novembre 2025;
- che siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo a causa di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.
Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a ASSOCIAZIONE FIM-FIOM-UILM presso la BPER BANCA SPA, Roma, IBAN IT 97H0538703202000004590400.
Si conferma che la descritta procedura di informazione e raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori dovrà essere reiterata negli anni 2027 e 2028. I connessi adempimenti aziendali saranno oggetto di successive informative.