L’Accordo Stato Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 ed è quindi in vigore. Si prevede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.

Di seguito le principali novità che riguardano le modifiche per i corsi di formazione e aggiornamento:

  • Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti (contro i 35 secondo il precedente ASR del 21/12/2011). Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
  • Il nuovo Accordo stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
  • Formazione specifica lavoratori: viene espresso con maggiore chiarezza che deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
  • Formazione dei Preposti: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
  • Formazione dei Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.
  • Formazione dei Datori di Lavoro (DL): introdotto un nuovo corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri (valido anche ai fini del «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico). Nel programma di formazione viene inserita la “Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro”. I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Formazione ASPP/RSPP: aggiornata l’articolazione dei contenuti minimi del modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore) con l’introduzione della nuova UD2 relativa all’organizzazione dei processi produttivi e del lavoro che, in sostituzione del precedente UD12 dell’ASR del 7/7/2016 va a definire i contenuti.
  • Sono definiti 5 moduli specialistici contro i 4 precedenti (Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore) in sostituzione del precedente Modulo B-SP2 – Attività estrattive-costruzioni)
  • Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: il nuovo ASR norma la formazione teorico-pratica stabilendo una durata minima di 12 ore.  L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

 

Modifiche del riconoscimento dei crediti di formazione, ad esempio:

  • il corso di formazione per DL non copre più la formazione per RLS;
  • il corso di formazione per ASPP copre totalmente il corso DL-RSPP e non più parzialmente;
  • l’aggiornamento per Dirigente e Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per preposto.

 

Altre novità:

  • Viene introdotta la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • I docenti devono devono essere in possesso dei requisiti di cui DM 6 /3/2013 e possedere una documentata esperienza professionale, almeno triennale, in caso di formazione nel settore dei lavori in ambiente confinato e nei corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature.
  • Progetto formativo strutturato. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, ad esempio, è prevista la redazione di verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore, contenenti specifici elementi.

 

Accordo 17 aprile 2025 – Gazzetta Ufficiale

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