Con propria circolare del 5 giugno scorso (n.98, n.d.r.), l’INPS ha fornito utili chiarimenti sulle ultime novità legislative in tema di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
Modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – con l’inserimento al comma 1, della lettera c-bis) – la Legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto un nuovo requisito contributivo che trova applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal tale data, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
La medesima disposizione di legge esclude, tuttavia, dalle predette ipotesi di cessazione volontaria:
- le dimissioni per giusta causa;
- le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
causali che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI, nonché
- le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Molto opportunamente, la circolare dell’Istituto ha precisato che devono ritenersi parimenti escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa – anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 – le seguenti:
- tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
- tra le fattispecie di risoluzione consensuale, quella della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Le disposizioni introdotte con la lettera c-bis) come inserita all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 22/2015 prevedono dunque un diverso periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, rispetto all’ordinario quadriennio di osservazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 3.
Modifica che rileva, in ogni caso, solo in presenza di specifiche condizioni e, in particolare, qualora sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI.
La Circolare dell’Istituto conferma, infine, che la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI.