Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.145 del 25-06-2025, è stata pubblicata la Legge 13 giugno 2025, n.91 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024“.

L’articolo 1 reca la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea indicati nell’articolato del provvedimento, nonché per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A.

L’allegato A elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

In particola si segnalano i seguenti articoli:

Articolo 8

(Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

Il Governo nell’adozione della direttiva (UE) 2024/884, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovrà tener conto dei seguenti e specifici criteri:

  • riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884
  • adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) diversi dai pannelli fotovoltaici
  • armonizzazione della normativa nazionale con le disposizioni sugli obblighi informativi verso utilizzatori e operatori di impianti di trattamento, prevedendo oneri proporzionati per i produttori (incluse PMI) e favorendo la digitalizzazione.

 

Articolo 9

(Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

Il Governo è chiamato a modificare il titolo VI-bis del codice penale e la normativa ambientale vigente per dare piena attuazione alla direttiva, in particolare in merito alla definizione dei reati ambientali, alle aggravanti e attenuanti, e all’introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Si prevede inoltre la responsabilità delle persone giuridiche, con la possibilità di intervenire sul decreto legislativo n. 231/2001, e la modifica delle norme sostanziali e processuali relative a confisca, prescrizione, strumenti investigativi, cooperazione internazionale e giurisdizione.

Articolo 10

(Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

In particolare:

  • Introduzione della possibilità di sostituire il procedimento di rilascio, modifica e rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) con una presa d’atto di conformità, rispettando comunque le procedure di riesame e controllo.
  • Assicurare la partecipazione dell’Italia alle attività tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785, inclusi i lavori dell’Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions (INCITE).

 

Articolo 12

(Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa)

La direttiva in questione fissa nuovi limiti per la qualità dell’aria con l’obiettivo di azzerare l’inquinamento entro il 2050. Dal 2030 i valori-limite diventano più stringenti (PM2,5 ridotto del 60%). Obbligo per gli Stati sarà quello di monitorare l’aria con super-siti e adottare piani di qualità con misure correttive entro 4 anni in caso di superamenti. Sono previste proroghe fino al 2040 in condizioni eccezionali. Introdotto il diritto al risarcimento per danni alla salute causati da inadempienze delle autorità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato all’11 dicembre 2026.

In particolare nel recepire tale direttiva, l’esecutivo dovrà rispettare alcuni princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui:

  • assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell’aria ambiente e le azioni relative a settori diversi che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell’aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l’impulso e il coordinamento di un’azione condivisa.

 

Direttive da recepire presenti nell’allegato A 

Direttiva (UE) 2023/2413 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) – RED III

L’obiettivo principale è rafforzare il ruolo delle fonti rinnovabili nel mix energetico europeo, in linea con il Green Deal europeo e con il piano REPowerEU, adottato in risposta alla crisi energetica derivante dal conflitto in Ucraina

In particolare, la direttiva si propone di:

  • aumentare la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili entro il 2030
  • semplificare le procedure autorizzative per gli impianti
  • promuovere l’elettrificazione e l’idrogeno verde
  • ridurre le emissioni climalteranti nel settore dei

 

L’articolo 1 rappresenta il fulcro della direttiva ed è suddiviso in 34 numeri che modificano in profondità la RED II. Tra le modifiche principali:

Obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili

Ai punti 2 e 3 dell’articolo 1 della nuova direttiva, vengono modificati i paragrafi 1 e 1 bis dell’articolo 3 della RED II, stabilendo per l’Unione un obiettivo minimo vincolante del 42,5% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia al 2030, con un obiettivo indicativo supplementare del 45%. Tali previsioni impongono agli Stati membri un aggiornamento coerente dei rispettivi Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Zone di accelerazione per l’installazione di impianti FER

Un profilo di particolare rilievo giuridico è rappresentato dalla disciplina delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, introdotta a partire dal punto 1 dell’art. 1 della direttiva, che modifica l’articolo 2, punto 36 della RED II.

La norma introduce la definizione di tali zone come aree geografiche in cui l’installazione di impianti FER è considerata di interesse pubblico prevalente, con una conseguente compressione della discrezionalità pubblica e dei termini ordinari per le valutazioni ambientali.

Ai punti 7, 8 e 9, vengono modificate le disposizioni autorizzative contenute negli articoli 15 e 16 della RED II. In particolare, il nuovo articolo 16 prevede che i procedimenti autorizzativi per impianti ubicati in zone di accelerazione siano sottoposti a termini massimi ridotti (generalmente tra 6 e 12 mesi), e che si applichi il principio del silenzio-assenso in caso di inerzia dell’amministrazione competente.

Il punto 10 introduce un nuovo articolo 16-bis, specificamente dedicato agli impianti solari, per i quali è previsto un ulteriore snellimento procedurale. Complessivamente, tali norme rafforzano l’efficacia vincolante delle previsioni in materia di semplificazione e rendono cogente il principio della priorità procedurale per le energie rinnovabili.

Autoconsumo e comunità energetiche 

La direttiva rafforza il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili, imponendo agli Stati membri di:

  • garantire un quadro normativo favorevole,
  • semplificare l’accesso alle reti e ai mercati
  • consentire la condivisione dell’energia

 

Ciò include anche il supporto alle PMI e ai cittadini organizzati in forma cooperativa, rendendoli protagonisti attivi nella produzione e consumo locale di energia.

Promozione delle rinnovabili nel settore dei trasporti 

La riforma del settore dei trasporti è contenuta nei punti da 14 a 23 dell’articolo 1 della nuova direttiva, che intervengono sull’articolo 25 della RED II. Qui vengono previste due opzioni alternative per gli Stati membri:

  • Raggiungere entro il 2030 una quota del 29% di rinnovabili nel consumo finale dei trasporti;
  • In alternativa, conseguire una riduzione del 14,5% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’uso dei carburanti.

 

Direttiva (UE) 2024/1788 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, rifusione)

L’intento è quello di creare un mercato del gas integrato, competitivo e trasparente, e allo stesso tempo promuovere la realizzazione di una rete dell’idrogeno interconnessa a livello europeo, che contribuisca in particolare alla decarbonizzazione dei settori più difficili da elettrificare e favorisca anche gli scambi con i Paesi terzi.

La direttiva prevede inoltre la separazione tra le attività di fornitura e generazione di gas e idrogeno e la gestione delle reti, mantenendo il principio della disaggregazione verticale e orizzontale, e introduce un percorso per l’eliminazione graduale dei contratti a lungo termine per il gas fossile entro il 2049.

 

Direttiva (UE) 2024/1711 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione)

La direttiva rafforza la protezione dei clienti vulnerabili e di quelli in povertà energetica, anche attraverso il divieto di interruzione della fornitura e la promozione di misure di prevenzione dell’indebitamento, comunicazione più frequente dei consumi e il divieto per i fornitori di risolvere il contratto per via di reclami o contenziosi extragiudiziali.

In caso di crisi dei prezzi dell’energia – definita da condizioni precise e dichiarata formalmente dal Consiglio UE – gli Stati membri potranno introdurre misure temporanee straordinarie, come il calmieramento dei prezzi per le PMI (limitato al 70% del consumo dell’anno precedente) e, in modo eccezionale, anche prezzi sottocosto per le famiglie e le microimprese (fino all’80% del consumo medio familiare). Tali misure devono però rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e salvaguardia del mercato interno.

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