Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sull’argomento per segnalare che con la Nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha fornito un nuovo chiarimento sulle modalità con cui i tecnici manutentori antincendio possono attestare l’esperienza professionale richiesta nell’ambito del cosiddetto “Caso 2”, previsto dal D.M. 1° settembre 2021 (casistica del c.d. “Esame ridotto” per coloro che hanno maturato entro il 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di esperienza documentata).
Come noto, il D.M. 1° settembre 2021, Allegato II, punto 1, comma 5, come sostituito dal D.M. 13 settembre 2024, esonera infatti tali soggetti dalla frequenza del corso di formazione («I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4»).
Tale requisito è comprovato – in via ordinaria – mediante attestazione di servizio rilasciata dall’impresa o dalle imprese presso cui l’attività è stata svolta.
Con la nota in commento, la predetta Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco precisa che l’attestazione di servizio può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal candidato, ai sensi dell’articolo 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, senza necessità di motivare il ricorso a tale strumento.
La nota indica inoltre che tale dichiarazione, sottoscritta e presentata secondo le modalità di cui all’articolo 38 del citato decreto n. 445/2000, dovrà essere allegata all’istanza, tramite il Portale Informatico (Sezione: servizi digitali – Abilitazione tecnici manutentori qualificati, ndr), in luogo dell’attestazione di servizio. Resta fermo l’obbligo di allegare il curriculum vitae.
Giova ribadire, anche a seguito del recente chiarimento ministeriale, che l’esperienza pregressa non determina automaticamente l’acquisizione della qualifica, consentendo solo l’esonero dalla frequenza del corso, mentre resta necessario superare la prevista valutazione per il riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato.
Quest’ultima circolare ministeriale relativa alla documentazione dell’esperienza si inserisce, infatti, nel percorso di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii..
Il D.M. 22 settembre 2026, in particolare, ha introdotto nel citato D.M. Controlli l’articolo 6-bis secondo il quale chi ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 può continuare a eseguire manutenzioni e controlli fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
La possibilità riguarda esclusivamente le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio indicate nell’istanza. Il 31 marzo rappresenta quindi il limite massimo del regime transitorio, non una proroga generalizzata dell’obbligo di qualificazione.
Ricordiamo infine che – relativamente alle istanze trasmesse nei termini – la precedente circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre aveva consentito, in assenza del preaccordo con la sede d’esame, di caricare la dichiarazione disponibile sul portale con l’impegno a produrlo successivamente, in tempo utile per la valutazione.
Relativamente ai termini di presentazione delle domande occorre infine segnalare che la possibilità di richiedere di essere ammessi alla valutazione di cui al punto 4, comma 4, dell’Allegato II al D.M. 1° settembre 2021, rimane tuttora valida anche per i tecnici che non hanno presentato la domanda di ammissione entro il 25 settembre scorso.
Requisito vincolante per l’accesso all’esame agevolato resta esclusivamente l’aver maturato i tre anni di esperienza documentata entro il 25 settembre 2022.
Come noto, il discrimine introdotto dal precitato art. 6-bis riguarda, infatti, la sola continuità operativa del tecnico in attesa di sostenere la prova che, pertanto:
- può continuare a svolgere regolarmente l’attività lavorativa di manutenzione fino al giorno dell’esame di qualificazione nel caso di domanda presentata entro la data limite del 25 settembre 2026;
- conserva il diritto di accedere all’esame ridotto, ma non può svolgere l’attività di manutenzione per la quale è richiesta la qualificazione fino al formale superamento dell’esame stesso nel caso di domanda presentata dopo la data limite del 25 settembre 2026.