L’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 da parte delle stazioni appaltanti ha certamente costituito una delle prime criticità nell’attuazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

Come noto, con l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nella prima applicazione delle nuove disposizioni normative, nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva ritenuto necessario fornire indicazioni volte, tra l’altro, ad agevolare l’individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici.

Il punto 7 della nota illustrativa citata, relativo all’oggetto dell’appalto e all’indicazione del CCNL di riferimento, chiarisce che: “In merito all’individuazione dei CCNL stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, si ritiene che la prima operazione da compiere da parte delle SA sia l’individuazione del CCNL più attinente rispetto alle all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere”. 

Secondo Anac, una volta individuato correttamente il Cpv (un sistema unico europeo di classificazione delle attività), occorrerebbe verificare nell’archivio del Cnel i ccnl applicabili in base all’attività (anche prevalente) oggetto dell’appalto. L’obiettivo dell’Anac sarebbe di sviluppare un sistema di correlazione tra codici Cpv e Ateco, che l’Agenzia si è impegnata a mettere prossimamente a disposizione.

Occorre osservare in proposito che, nella realtà, con particolare riferimento agli appalti integrati a lotto unico (nei quali non è agevole individuare un’attività prevalente), alcune stazioni appaltanti hanno indicato nei bandi una pluralità di Ccnl applicabili, aventi ambiti applicativi anche molto differenziati tra loro (ad esempio, metalmeccanico, edilizia, multiservizi) piuttosto che un unico CCNL di riferimento.

La soluzione di indicare una pluralità di Ccnl per il singolo bando, comunque, aventi ambito applicativo pertinente con l’oggetto dell’appalto, piuttosto che quello c.d. “leader”, agevola indubbiamente gli operatori partecipanti, riducendo la platea di coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui al comma 4 del medesimo art. 11, richiesta agli operatori economici che applicano un contratto collettivo nazionale e territoriale diverso da quello indicato dalle stazioni appaltanti nei bandi e negli inviti di cui sopra.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione interpretativa del decreto non sorretta da documenti dell’Anac o da altri documenti di prassi che pure sarebbero molto opportuni per eliminare le predette criticità attuative.

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